martedì 20 novembre 2007

sentenza del 6 settembre 2007 nr. 34200


Ciao a tutti...........sono venuto a conoscenza di una sentenza molto importante. Ve la propongo:



La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza del 6 settembre 2007, n. 34200, ha stabilito che costituisce reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.), la prescrizione di cure omeopatiche senza il possesso della prescritta abilitazione professionale, che si ottiene solo dopo il conseguimento della laurea, il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione all'albo professionale. Fatto e diritto Il tribunale aveva condannato per esercizio abusivo della professione medica un individuo che aveva effettuato visite mediche, diagnosi e terapie, senza aver conseguito alcuna abilitazione.La Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione del Tribunale, lo aveva assolto asserendo che il fatto non sussisteva in quanto tutti i testimoni avevano riferito che l’individuo non aveva compiuto atti riconducibili all'esercizio della professione medica.La difesa dell’imputato:I clienti del falso omeopata erano consapevoli che l'imputato non aveva conseguito alcuna laurea in medicina, che la sottoposizione alle cure omeopatiche era avvenuta per libera scelta ed, in alcuni casi, con il contemporaneo ricorso alla medicina tradizionale; non sussisteva poi la prova certa che l'imputato avesse effettuato diagnosi o eseguito visite. Con tutta probabilità, inoltre, le annotazioni di patologie erano relative a diagnosi riferite dai clienti, le prescrizioni "terapeutiche" riguardavano prodotti omeopatici di origine naturale innocui ed inidonei ad interagire con altri farmaci ed in un solo caso aveva sconsigliato l'uso della tachipirina.La decisione della Cassazione: La Cassazione penale aveva chiarito che la libera scelta dei pazienti era irrilevante rispetto al reato, rilevando l’importanza del mancato conseguimento di titoli abilitativi, a prescindere dalla capacità di effettuare le cure e dall'esito di esse. Inoltre, secondo la Corte, anche l’innocuità dei prodotti prescritti era irrilevante rispetto al reato che si concretizza nel momento in cui vengono effettuate prescrizioni (anche verbali) o effettuate somministrazioni dirette di sostanze specificamente indirizzate all'eliminazione di una malattia o a lenirne i sintomi, comunque qualificabili come atti di esclusiva competenza del medico. Secondo la Cassazione, inoltre, ciò vale anche se si argomenta di escludere l'omeopatia dalle professioni mediche per il fatto che tale attività non è oggetto di disciplina universitaria o di successiva professione per la quale è necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato, in quanto la detta metodologia si esplica in un campo - la cura delle malattie - corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale: lo stesso oggetto dell'omeopatia, di fatto, non sembra così diverso da quello della medicina tradizionale, poichè, pur se attuato con metodi e tecniche da questa non riconosciuti, è finalizzate alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'uomo. Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 settembre 2007, n. 34200.

Di seguito sentenza in formato pdf.

http://www.consulenzalavoro.com/archivi/20071009-CCass_060907_34200.pdf

e che cosa ne pensano del counseling ???

http://www.altrapsicologia.it/content/templates/articolo.asp?articleid=2012&zoneid=71

Che dire????? Parliamone!!! Non volevo dare adito a polemiche......

Linux

2 commenti:

Anna ha detto...

AIUTOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!

margherita ha detto...

Ma quale aiuto !!!!!! Lo sappiamo bene che la lobby dei medici e' potente, non credo sia la prima sentenza in questo senso, vorrà dire che troveremo una soluzione :-))

Sara' uno dei tanti argomenti di domenica!!